Che cosa cambia nel D.lgs 81/08?
Agli inizi di maggio con la presentazione del Decreto Lavoro (n. 48) sono state apportate delle modifiche al D.lgs 81/08.
Le novità sono le seguenti:
- Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: nomina del medico competente
Obbligo di nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
- Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi all’articolo 21
Devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.
- Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Formulazione del giudizio di idoneità sulla base della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
- Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
- Articolo 71 comma 12 – Obblighi del datore di lavoro (in tema di attrezzature di lavoro)
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
- Articolo 72 comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (in tema di attrezzature di lavoro)
Necessaria l’acquisizione e conservare la agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
- Articolo 73 comma 4 bis – Informazione, formazione e addestramento (in tema di attrezzature di lavoro)
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
- Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
È stata aggiunta la sanzione per la violazione al nuovo comma 4-bis (sopra riportato dell’art.73).
N.B. Il Decreto sarà convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Perché è importante per la MO srl?
Perché in Italia il rischio chimico è normato proprio dal D.lgs 81/08. In particolare, D.lgs 81/08 Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” che affronta nel dettaglio l’argomento indicando: campo di applicazione (Art. 221); definizioni (Art. 222); valutazione dei rischi (Art. 223); misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224); misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225); disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226); informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227); divieti (Art. 228); sorveglianza sanitaria (Art. 229); cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230); consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231); adeguamenti normativi (Art. 232).
Negli articoli qui riportati sono specificati gli obblighi da adempiere per garantire la riduzione del rischio chimico. Si tratta di misure preventive e di controllo importanti per creare un ambiente di lavoro sicuro.
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