Il rischio chimico: se lo conosci, lo riduci! Qualche considerazione (pt.1)

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Rischio chimico: alcune considerazioni (pt.1)

Che cos’è il rischio chimico?

Il rischio chimico può sorgere all’interno di un’azienda quando all’interno di essa si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’articolo 222 del Testo Unico per la Sicurezza definisce agenti chimici pericolosi tutti gli elementi e i composti chimici da soli o nei loro miscugli. È importante ricordare che non si tratta di un rischio limitato alle industrie chimiche a ai laboratori, ma è presente in tutte le aziende in cui si adoperano certi tipi di sostanze.

Esistono diverse tipologie di rischio chimico e si differenziano in base al tipo di pericolo costituito dalla sostanza chimica. 

  • Pericoli per la salute;
  • Pericolo incendi o esplosioni;
  • Pericoli per l’ambiente.

Il rischio da agenti chimici nei laboratori deriva dalle attività di stoccaggio e manipolazione di numerose tipologie di agenti chimici con caratteristiche tossicologiche molto differenti tra loro. Il loro utilizzo di solito è a piccole dosi e per tempi di esposizione degli operatori brevi.

Il rischio chimico dev’essere valutato periodicamente e il processo nel suo insieme prevede:

  • la verifica dell’adeguatezza dell’ambiente di lavoro
  • la valutazione del rischio per la salute
  • valutazione del rischio per la sicurezza.
Da quali normative è regolato il rischio chimico?

In Italia, la normativa di riferimento è il D.lgs 81/08 Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” che affronta nel dettaglio l’argomento indicando: campo di applicazione (Art. 221); definizioni (Art. 222); valutazione dei rischi (Art. 223); misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224); misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225); disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226); informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227); divieti (Art. 228); sorveglianza sanitaria (Art. 229); cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230); consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231); adeguamenti normativi (Art. 232).

Negli articoli qui riportati sono specificati gli obblighi da adempiere per garantire la riduzione del rischio chimico. Queste sono le indicazioni valide per l’Italia, ma dal momento che il quadro normativo di questa tipologia di rischio è ampio, bisogna rifarsi anche alle normative europee specifiche. In particolare, ci sono il Regolamento REACH e il Regolamento CLP. Il Regolamento REACH definisce i valori di riferimento per ciascuna sostanza. I valori DNELs e DMELs sono utilizzati dal Registrante di una data sostanza per individuare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio da riportare nello Scenario di Esposizione.

La valutazione del rischio chimico

Il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio chimico. Dopo la valutazione dovrà redigere una relazione da conservare all’interno del DVR. I doveri del datore di lavoro sono:

  1. individuare la presenza di eventuali prodotti o agenti chimici sul luogo di lavoro;
  2. controllare la Scheda dati di sicurezza di tali prodotti;
  3. valutare l’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose;
  4. analizzare i dati emersi;
  5. elaborare misure preventive e protettive;
  6. nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Dopo l’analisi dei dati emersi, si possono delineare due possibilità:

  • Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Nel secondo caso si dovranno mettere in atto misure di sicurezza volte ridurre l’esposizione all’agente chimico. Inoltre, bisognerà monitorare costantemente il livello di diffusione delle sostanze chimiche presenti sul luogo di lavoro. Di fatti, si tratta di mettere in atto misure di sicurezza appropriate. Due delle misure attuabili sono la fornitura ai lavoratori di DPI e DPC, come le cappe chimiche.

Ci teniamo a precisare che parlare di eliminazione completa del rischio chimico è impreciso e fuorviante. Infatti, manipolando sostanze chimiche possibilmente dannose è pressoché impossibile cancellare ogni tipo di rischio. Di contro, è più corretto parlare di riduzione del rischio attraverso procedure, controlli, prevenzione e misure di sicurezza. 

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